STATUTO dell’Associazione ONLUS
“MI DIRAS NUR”
Art. 1 (Costituzione, denominazione, sede e durata)
E’ costituita l’Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97 denominata MI DIRAS NUR ONLUS.
L’Associazione ha sede in Villasanta (MB) in via Confalonieri n. 46. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso comune.
La variazione di sede legale in altro comune non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti e di convocare Assemblea straordinaria dei soci. La durata dell’Associazione è illimitata. L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, solo qualora l’associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS. E’ retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla Legge n. 266 dell’ 11 agosto 1991 e dalle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano, che le consente di essere considerata Onlus e di inserirsi quindi all’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. Lo Statuto vincola le associate alla sua osservanza e costituisce regola fondamentale di comportamento dell’attività stessa.
Art. 2 (Scopi e finalità)
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.Le finalità che si propone sono in particolare:
- Offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze fisiche e psicofisiche sia in famiglia che nel sociale; garantendone l’anonimato, nel pieno rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro armonia e maggior senso di dignità e autostima
- Organizzazione di attività a fine educativo sul tema della violenza e attività di promozione, sensibilizzazione, solidarietà, rispetto e difesa personale
- Istituzione di luoghi fisici di solidarietà e sostegno a favore delle donne vittime di violenza fisica e psicologica. Promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche ove le donne, di qualsiasi provenienza e cittadinanza, sole e/o con i loro figli minorenni, possano trovare accoglienza, consulenza e altre forme di supporto.
- Promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano le problematiche derivanti da situazioni di violenza alle donne;
- Promuovere campagne di prevenzione nelle scuole;
- Sviluppare la conoscenza della normativa e delle politiche che riguardano i diritti delle donne vittime di violenza
- Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, se richiesto dalla parte lesa, nei processi per violenza sessuale, maltrattamenti e in ogni procedimento: civile, penale, amministrativo, che veda la donna vittima di violenza.
- L’Associazione garantisce l’assoluto anonimato.L’Associazione proporrà il raggiungimento dei suoi obiettivi ad esempio tramite:La creazione di uno sportello accoglienza: si propone di essere uno spazio di confronto socio-relazionale per la donna vittima di qualsiasi tipo di violenza che cerca un modo per sé, per raccontarsi, svelare e condividere cosa le accade, o è accaduto in passato. Questo primo aggancio può essere l’inizio di un percorso pedagogico, psicologico o legale più strutturato.
- Cerchi di donne: per favorire il confronto alla pari ed offrire la possibilità di creare legami sociali virtuosi,organizzati con cadenza regolare sul territorio per parlare di sé, confrontarsi, ascoltare, accogliere e sentirsi accolte
- Percorsi di sostegno legale, psicologico e pedagogico in rete con professionisti volontari e servizi territoriali.
- Servizi on line: dalla pagina facebook che racconta storie di donne che lasciano alla tastiera o alla matita violenza subita o affrontata, ai professionisti consultabili per confronti e sedute on line.
- Autodifesa: momenti condotti da professionisti in arti marziali per conoscere e praticare l’autodifesa personale per offrire degli strumenti tecnici e pratici.
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l’Associazione promuove iniziative e servizi anche attraverso il volontariato delle proprie associate; può avvalersi della collaborazione degli Enti Locali, di Enti e Aziende Pubblici, di Privati, di Servizi Territoriali, Pubblici e Privati, di Enti nazionali ed internazionali, di organizzazioni ed Associazioni interessate alle tematiche prese in esame e di altre Associazioni.
L’Associazione, al fine di perseguire pienamente le finalità statutarie, può avvalersi di collaboratori e consulenti esterni, di operatori sociali, di figure professionali utili.
Inoltre potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie e che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.
Art. 3 (Soci)
Possono aderire all’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, senza alcun tipo di discriminazione e garantendo pari opportunità tra uomo e donna.
Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti all’Associazione si distinguono in:
- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori;
- Soci onorari.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri derivanti dallo status di socio.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo Statuto in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione stessa; può anche accogliere l’adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.
La domanda di ammissione a socio:
- Deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- Deve contenere l’esplicita dichiarazione da parte del richiedente di accettare le norme statutarie e di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione saranno vagliate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della stessa e la sua decisione è definitiva e inappellabile;
- Deve essere seguita dal versamento della quota associativa.
Art. 4 (Perdita della qualifica di socio)
La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall’Associazione avviene per:
- Recesso: in tal caso il socio ha il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dal sodalizio. La lettera di dimissioni deve pervenire al Consiglio Direttivo per iscritto con riscontrabile certezza rispetto al suo recapito;
- Esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni momento procedere e deliberare in merito all’esclusione di un socio per gravi motivi. Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all’Assemblea. L’esclusione potrà essere dichiarata qualora il socio danneggi moralmente o materialmente l’Associazione; tenga un comportamento incoerente con la scelta di adesione e con i fini dell’Associazione; non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto; non osservi le decisioni prese dagli organi Sociali.
Ogni associato ha sempre il diritto di poter presentare ricorso contro un provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo contro la sua persona e verrà altresì garantito un regolare contraddittorio tra le parti in ordine al procedimento di espulsione.
- Decesso
Art. 5 (Doveri dei Soci)
I Soci sono tenuti:
- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a versare annualmente la quota associativa;
- a mantenere un comportamento coerente con la scelta di adesione e conforme alle finalità dell’Associazione.
Art. 6 (Diritti dei Soci)
I Soci hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.
Il numero dei soci è illimitato.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Ogni socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.
Art. 7 (Organi sociali)
Sono organi Sociali dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Può inoltre essere istituito il Collegio Sindacale.
Tutte le cariche associative sono elettive, svolte gratuitamente e hanno durata di 3 anni.
Art. 8 (L’Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione affissa nelle sedi e inviata con qualsiasi mezzo (lettera, fax , e-mail) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori, il luogo e l’ora dell’adunanza;
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi
Art. 9 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale.
Art. 10 (Validità dell’Assemblea)
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo, qualunque sia il numero dei presenti
- Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 11 (Consiglio Direttivo)
- Il consiglio direttivo è composto da minimo 3 a massimo 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vicepresidente e un segretario.
- Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente almeno 1 volta ogni 4 mesi. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono valide se prese a maggioranza di voti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti
- Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto da tutti i membri.
Art. 12 (Il Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Art. 13 (Il Vice Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ogniqualvolta il presidente sia assente o impedito nell’esercizio delle proprie funzioni
Art. 14 (Il Segretario)
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro Verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci e riscuote le quote annuali.
Art. 15 (Risorse economiche e patrimonio)
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- a) contributi e quote associative;
- b) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- d) dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
- L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura
- L’associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d’uso e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
- Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 16 (Rendiconto economico finanziario)
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.